Gruppo Donatori di Sangue "FRATRES" - Bozzano

"Loriano Rosellini"


IL NOSTRO STATUTO

Art. 1) In data 1 Marzo 1970 si è costituito in Bozzano, in forma organizzativa autonoma, il Gruppo Donatori di Sangue sotto il nome "GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES".
Esso è regolato dal presente statuto, dalle norme generali dello statuto della Consociazione delle Misericordie d'Italia, nonchè dalle norme regolamentari emanate dalla Consociazione stessa.

Art. 2) Il volontariato è la divisa morale del Gruppo e dei donatori di sangue ad esso appartenenti.
Pertanto le opere di intervento e di soccorso del Gruppo sono gratuite, come gratuite sono le donazioni di sangue da parte dei donatori.
Per essere iscritti al gruppo è necessario essere di corretta vita morale e di fare adesione alla ispirazione umanitaria e cristiana della Consociazione Nazionale Fratres.
Il donatore di sangue appartenente al movimento Fratres è consapevole della sua partecipazione alle idealità spirituali, sociali ed umane del volontariato cristiano che sono alla radice delle Misericordie d'Italia e della conseguente esigenza di svolgimento del compito in forma di assoluta spontaneità, gratuità ed anonimato per amore di Dio e del prossimo e in servizio della collettività nazionale.

Art. 3) Al fine di promuovere fra gli iscritti al Gruppo una sana emulazione nella donazione del sangue e nelle opere connesse di carità potranno essere concessi agli iscritti riconoscimenti di puro carattere morale.

Art. 4) Per far fronte alle spese organizzative si accettano offerte da soci, da privati, da enti. Il Gruppo stesso organizzerà delle manifestazioni per ricavare i fondi necessari per l'attività del Gruppo.

Art. 5) Il Gruppo non potrà aderire nè partecipare a iniziative o manifestazioni di qualsiasi genere, sia di carattere generale che di carattere locale, che esulino dal carattere del Gruppo come associazione assistenziale sanitaria ispirata ai principi cristiani.

Art. 6) Le categorie di soci del Gruppo sono le seguenti:
a) SOCI DONATORI: sono coloro i quali, in età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 65, abbiano fatto domanda di iscrizione al Gruppo, siano stati accettati e riconosciuti idonei alla donazione del sangue e si impegnano ad effettuare periodicamente donazioni di sangue; essi hanno diritto di voto e dopo due anni dalla iscrizione possono essere eletti nelle cariche sociali.
b) SOCI COLLABORATORI: sono coloro che, non potendo essere donatori o non potendo più esserlo, sono disposti, essendone idonei, a svolgere mansioni tecniche, sanitarie e amministrative in seno al Gruppo e ne facciano svolgimento continuativo; essi hanno diritto di voto e dopo due anni dall'iscrizione possono essere eletti nelle cariche sociali.
c) SOCI SOSTENITORI: sono le persone e gli enti i quali contribuiscono alla vita finanziaria del Gruppo e comunque alla sua valorizzazione e al suo sviluppo. I soci sostenitori possono partecipare all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e non possono essere eletti in cariche sociali.

Art. 7) Sono organi del Gruppo:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Sindaci Revisori.

Art. 8) L' Assemblea è l'organo regolatore della vita del Gruppo ed è costituita dai soci donatori e dai soci collaboratori.

Art. 9) L' Assemblea è convocata in via ordinaria una volta all'anno per:
a) esaminare e approvare il resoconto morale fatto dal Presidente del Gruppo;
b) esaminare e approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo.
E' convocata ogni due anni per eleggere il Consiglio Direttivo ed il Consiglio dei Sindaci Revisori.

Art. 10) L' Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Gruppo in qualunque periodo nei seguenti casi:
a) quando il Presidente lo ritenga opportuno;
b) quando almeno un decimo delnumero complessivo dei soci donatori e dei soci collaboratori ne faccia pervenire domanda scritta e motivata al Presidente;
c) quando lo richiedano, con domanda scritta e motivata al Presidente, almeno cinque membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea.

Art. 11) La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è fatta a mezzo avviso personale da comunicarsi al domicilio di tutti i soci almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea.
In casi di particolare urgenza l'Assemblea straordinaria potrà essere convocata con avviso esposto nella sede sociale nonchè mediante manifesti in pubblico e con larga diffusione almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione,
In ogni caso gli inviti (o gli avvisi) di convocazione dovranno indicare chiaramente gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonchè il giorno, l'ora ed il luogo della riunione.

Art. 12) L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano d'età.

Art. 13) L'Assemblea (ordinaria o straordinaria) è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno del numero complessivo dei soci donatori e dei soci collaboratori ed in seconda convocazione qualunque sia il numero doppio dei componenti il Consiglio Direttivo.
Il giorno e l'ora della seconda convocazione devono essere indicati negli avvisi.
Per la validità delle deliberazioni assembleari è necessario il suffragio della maggioranza assoluta dei votanti.
Le votazioni si fanno con voto palese o con voto segreto. In affari concernenti persone le votazioni si fanno con voto segreto.

Art. 14) Nell'Assemblea ordinaria per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori viene nominata una commissione lettorale composta da cinque membri scelti fra i soci aventi diritto di voto la quale ha il compito di presentare le liste dei candidati (una per il Consiglio Direttivo ed una per il Collegio dei Sindaci Revisori) e di seguire il regolare svolgimento delle votazioni.

Art. 15) I votanti esprimeranno la loro scelta mediante un segno di croce vicino ai nominativi prescelti. Potranno esseere aggiunti nomi di Soci Donatori o Soci Collaboratori, purchè il numero delle persone votate non superi il numero delle eleggibili.
Vengono proclamati eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il più anziano di iscrizione al Gruppo e in caso di parità di iscrizione il più anziano in età.
Gli eletti prenderanno possesso del loro ufficio entro dieci giorni e nella prima adunanza procederanno alla distribuzione delle cariche.

Art. 16) Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo del Gruppo e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea.
E' composto di dieci membri eletti e dura in carica due anni. Fanno parte del Consiglio Direttivo il medico del Gruppo, nominato dal Consiglio stesso, ed il Parroco o suo delegato, i quali partecipano alle adunanze con diritto di voto nelle materie di loro competenza.

Art. 17) Se durante il biennio viene a mancare alcuno dei componenti subentra nella carica il socio che ha riportato il maggior numero di voti fra i non eletti.
I componenti del Consiglio che non intervengano a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo, verranno dichiarati decaduti.

Art. 18) Il Consiglio Direttivo elegge, fra i propri membri, il Presidente, il Vice Presidente, il Capo Gruppo, il Segretario e il Cassiere.

Art. 19) Il Presidente ha la direzione del Gruppo; ne dirige e ne sorveglia le attività per la realizzazione dei fini statutari e degli indirizzi espressi dagli organi elettivi; esprime il proprio parere sulle domande di ammissione, sentito il parere del medico, promuove, previo accordo del Consiglio Direttivo tutte le iniziative intese a sviluppare, perfezionare e potenziare il Gruppo; presenta annualmente al Consiglio Direttivo la relazione tecnico-morale, finanziaria, e dopo aver ottenuto l'approvazione, concorda con il Consiglio la data e le modalità dell'Assemblea per illustrare la relazione stessa e discutere i problemi del Gruppo; presiede le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 20) Il Vice Presidente coadiuva il Presidente se presente; se assente o impedito lo supplisce nelle funzioni.

Art. 21) Il Capo Gruppo cura la disciplina dei donatori e quella delle prestazioni; stabilisce il turno delle donazioni e quanto inerente alle donazioni stesse; tiene in ordine ed aggiornati i registri e gli schedari; fa il resoconto delle donazioni annuali complessive e singole e la quantità di sangue prelevato; informa il Consiglio Direttivo sull'andamento delle donazioni e sul comportamento dei donatori.

Art. 22) Il Segretario redige i verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; cura la corrispondenza; tiene le varie documentazioni del Gruppo in modo aggiornato.

Art. 23) Il Cassiere tiene l'Amministrazione della cassa del Gruppo; tiene i rapporti con le Banche e presenta annualmente al Consiglio Direttivo e all'Assemblea la relazione tecnico-finanziaria.

Art. 24) Il Parroco, o suo delegato, cura che l'attività del Gruppo si svolga nella luce della ispirazione cristiana, e cura la propaganda per le donazioni nei settori di sua possibilità e competenza. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea con voto deliberativo nelle materie di sua competenza.

Art. 25) Il Medico del Gruppo sovraintende alle funzioni tecnico-sanitarie del Gruppo e a quanto di sua specifica competenza anche per quanto concerne lo svolgimento delle donazioni. Tiene i rapporti col Sovrintendente Sanitario Nazionale e dà esecuzione in seno al Gruppo delle sue direttive. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea con voto deliberativo nelle materie di sua competenza.

Art. 26) Il Collegio dei Sindaci Revisori del Gruppo svolge le funzioni di verifica e controllo dell'attività amministrativa e dei bilanci del Gruppo e redige la relativa relazione.
E' composto di tre membri fra i quali il Collegio elegge il Presidente e il Sergretario.

Bozzano lì 01 Marzo 1970



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